Documento fondamentale
Statuto
Con atto ricevuto dal Notaio Elena Signori di Formello in data 21 luglio 2026 è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile la fondazione che assume la denominazione «Fondazione Polimnia» retta dal seguente
Art. 1 Costituzione
La Fondazione Polimnia è una "fondazione di partecipazione" ed è disciplinata dall'art.1332 del Codice Civile e dal D.P.R. n. 361/2000.
Art. 2 Sede
2.1 La Fondazione ha sede legale in Roma (Italia) e il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative, secondarie e di rappresentanza in Italia e all’estero, per svolgere attività di sviluppo, promozione e incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
2.2 La modifica dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge, non costituisce modifica del presente Statuto.
Art. 3 Scopi e attività
3.1 La Fondazione è ispirata ai valori del pensiero cristiano, della dottrina sociale della Chiesa, dell’umanesimo integrale e della democrazia partecipativa. Essa si propone di promuovere:
La diffusione di un pensiero di vita condiviso, laico, cristianamente ispirato, volto a riunire ogni esperienza ispirata e accomunata dallo stesso credo. nella prospettiva della realizzazione di una rete delle tante esperienze, elaborazioni e organizzazioni che si richiamano a tali principi e obiettivi anche sulla scia dell'esperienza unitaria di Piattaforma Popolare;
L’approfondimento del rapporto Fede/Contemporaneità nel contesto culturale europeo e globale;
La formazione civica, economica, sociale e politica;
Il consolidamento della democrazia partecipativa e della sussidiarietà;
Lo studio e la realizzazione di un nuovo modello di sviluppo centrato sulla vita, la dignità della persona e sul bene comune e volto a conciliare la sostenibilità sociale, economica e ambientale;
La difesa e la valorizzazione dell’ambiente e del creato;
La Comunicazione come asse strategico a due vie quale veicolo di ascolto e condivisione e partecipazione attiva delle persone e dei giovani in particolare.
3.2 La Fondazione non ha scopo di lucro, e, in coerenza con le linee guida indicate al punto 3.1, persegue, in Italia e nel mondo, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, e successive modificazioni;
formazione universitaria e post-universitaria;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio nei limiti dell'articolo 4.1;
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità, e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
consapevolezza collettiva della straordinaria emergenza demografica e che il movimento delle persone richiede che integrazione e sicurezza siano considerati un binomio inscindibile.
3.3 Con riguardo agli scopi, la Fondazione ispira la propria attività, in Italia e nel mondo, ai valori della pace, della cooperazione internazionale, della giustizia sociale, e del rispetto dei diritti umani.
La Fondazione, in coerenza con quanto espresso nei fini istituzionali, ha per oggetto la promozione e la diffusione della cultura, dei valori, delle tradizioni e dell'innovazione per lo sviluppo socio-economico, nonché l’attività di promozione, studio, ricerca scientifica, istruzione, formazione e aggiornamento, in Italia e all’estero.
La Fondazione realizza i propri scopi direttamente e/o indirettamente, ovvero attraverso l'ausilio di enti pubblici e privati, fondazioni, enti di ricerca, istituti, università e ogni altro soggetto utile al raggiungimento dei suoi fini.
Per il perseguimento di tali scopi si prefigge di collaborare con lo Stato italiano, gli altri Stati e le organizzazioni sovranazionali. La Fondazione opera nel rispetto delle norme sovranazionali, europee, nazionali e/o regionali, tempo per tempo vigenti.
Art. 4 Attività diverse, secondarie e strumentali
4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.
4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all’Assemblea dei Soci Fondatori.
Art. 5 Patrimonio e risorse economiche
5.1 Il patrimonio della Fondazione consiste in un milione di euro interamente versato su conto dedicato della stessa fondazione ed è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:
A) dal Fondo di dotazione:
rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione pari ad un milione di euro;
incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
costituito, altresì, da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;
B) dal Fondo di gestione costituito:
dalle quote sociali determinate dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di componenti la fondazione di cui all'art. 7;
dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 7, comma 3;
da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
da eventuali contributi attribuiti da istituzioni internazionali, dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e/o da altri Enti pubblici o privati;
dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, inclusi i fondi rivenienti dalle raccolte pubbliche occasionali;
dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
5.2 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’Assemblea dei Soci Fondatori, senza indugio, deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta o la fusione o lo scioglimento dell’Ente.
5.3 Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire, con delibera dell’Assemblea dei Fondatori, uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.
5.4 La Fondazione, sempre al fine esclusivo del perseguimento degli scopi statutari, e per finanziare lo svolgimento delle attività di interesse generale, potrà promuovere e realizzare attività di accoglimento di fondi, anche per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.
Art. 6 Durata ed esercizio finanziario
6.1 La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
6.2 L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il 30 giugno di ogni anno, in caso di motivate necessità) a partire dal 2027 l’Assemblea dei Soci Fondatori approva il bilancio di esercizio, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.
6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, anche nei casi di scioglimento individuale del rapporto con l’Ente, né direttamente né indirettamente.
6.5 Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
6.6 Per la ricezione pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
6.7 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite – fermo restando quanto indicato al superiore articolo 5 - e solo per la differenza ai fini del potenziamento delle attività della fondazione o dell’acquisto di beni strumentali all’incremento o al miglioramento delle attività istituzionali.
Art. 7 Soggetti della fondazione
7.1 I soggetti della Fondazione si dividono in:
Fondatori;
Sostenitori;
Partecipanti
Amici;
Onorari
7.2 I sostenitori della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il richiedente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il sostenitore che, a seguito dell’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso, il medesimo non potrà trarre copia di libri sociali.
Art. 8 Fondatori
8.1 Sono Fondatori così come da atto costitutivo:
Carlo de Giuseppe,
Ivo Tarolli,
Lucio D’Ubaldo,
Gianni Fusco,
Damien Foti,
Joser,
Giampiero delli Bovi.
8.2 I Fondatori compongono l’Assemblea dei Fondatori e possono partecipare con parere vincolante ai lavori del Comitato di Indirizzo; possono contestualmente assumere la carica di membri del Consiglio di Amministrazione.
8.3 Il diritto a comporre l’Assemblea dei Fondatori è trasmissibile, da parte del Fondatore, in via ereditaria e può essere attribuito, anche solo temporaneamente, a un soggetto designato in propria vece.
Art. 9 Membri sostenitori, partecipanti ed amici, membri onorari
9.1 Sono “Onorari” le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che per meriti e/o prestigio personale e/o validi motivi (religiosi, politici, economici, sociali, culturali o ambientali) vengono coinvolti e nominati dall’Assemblea dei Fondatori.
9.2 Sono “Sostenitori” le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
9.3 Sono “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante prestazioni intellettuali, scientifiche e valoriali.
9.4 Sono “Amici” le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che condividono i fini istitutivi della Fondazione e chiedono di aderirvi senza alcun coinvolgimento diretto e gestionale; il C.d.A. decide insindacabilmente sulla loro ammissione e fissa la "quota di iscrizione" che l'Aderente deve versare annualmente.
9.5 La qualifica di Sostenitore, Partecipante e Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
9.7 L’ammissione dei Sostenitori, Partecipanti e Aderenti è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell’Assemblea dei Fondatori. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libri delle diverse categorie di membri con la rispettiva qualifica.
Art. 10 Esclusione, decadenza e recesso
10.1 I componenti Sostenitori e Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
10.2 La decadenza/esclusione di enti e/o persone giuridiche può aver luogo anche per le seguenti cause:
— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
— apertura di procedure di liquidazione;
— fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
10.3 Gli esclusi possono chiedere che sulla esclusione si pronunci l’Assemblea dei Fondatori.
10.4 I componenti Sostenitori e Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.
Art. 11 Organi ed uffici della fondazione
11.1 Sono organi della Fondazione:
l’Assemblea dei Fondatori;
il Comitato d’Indirizzo;
Consiglio di Amministrazione;
l’Organo di Controllo;
Comitato Scientifico.
11.2 Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
11.3 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, a mero titolo d’esempio:
il Segretario Generale;
la Segreteria Amministrativa;
Il Centro Studi;
"Il Vivaio della Formazione dei Giovani e degli Universitari Italiani,
La Scuola di Formazione e la Rete degli Amministratori locali.
Art. 12 L’assemblea dei fondatori
12.1 L’Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori che eleggono il loro Presidente per un mandato di tre anni.
12.2 Su invito e per specifiche esigenze vi possono prendere parte - senza diritto di voto - anche il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Scientifico e dell’Organo di Controllo anche se non sono Fondatori.
12.3 L’Assemblea dei Fondatori sovrintende alle attività della Fondazione, nonché verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
12.4 L’Assemblea dei Fondatori in particolare:
si pronuncia in ordine alle domande di ammissione dei partecipanti e sostenitori così come proposti dal CdA;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
nomina, fermo restando il principio generale della gratuità delle cariche, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
nomina, determinandone il compenso (fermo restando il principio generale della gratuità delle cariche), l’organo di controllo, anche monocratico e il Revisore legale dei Conti o la Società di Revisione legale;
delibera su segnalazione del CdA sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;
delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché l’adesione a federazioni, network o altre organizzazioni nazionali o internazionali;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza di un organo "assembleare";
12.5 L’Assemblea dei Fondatori è convocata dal suo Presidente o, per situazioni eccezionali, da un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'invito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
12.6 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
12.7 Delle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario o dal notaio.
12.8 Le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e agli aventi diritto alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Art. 13 Deliberazioni dell’assemblea dei fondatori
13.1 L’Assemblea dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.
13.2 In seconda convocazione l’Assemblea dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.4 Le adunanze dell’Assemblea dei Fondatori e le sue deliberazioni sono valide, pure senza convocazione formale, quando intervengano, anche con mezzi di telecomunicazione, tutti i Fondatori.
13.5 In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie e operazioni straordinarie, occorre la presenza dei tre quarti dei Fondatori e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Fondatori.
Art. 14 Consiglio di indirizzo
14.1 Il “Consiglio di indirizzo” è costituito indistintamente dai "Fondatori", "Partecipanti" e "Sostenitori" e si riunisce almeno una volta all’anno; possono essere invitati i membri "onorari".
14.2 Il Consiglio di indirizzo:
fissa gli obiettivi pluriennali;
concorda e propone i programmi e gli obiettivi presentati annualmente all’approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione;
formula proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
14.3 Il Consiglio di indirizzo è convocato dal suo Presidente che è nominato dall’Assemblea dei Fondatori, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'invito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
14.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di indirizzo o in caso assenza o impedimento da un Vice Presidente, se nominato.
14.6 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal segretario, o dal notaio.
Art. 15 Deliberazioni del consiglio di indirizzo
15.1 Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
15.2 In seconda convocazione il Consiglio di indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
15.3 Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di indirizzo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori.
15.5 Le adunanze del Consiglio di indirizzo e le sue deliberazioni sono valide, pure senza convocazione formale, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione, tutti i componenti.
Art. 16 Consiglio di amministrazione
16.1 Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 3 (tre) fino a 15 (quindici) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:
almeno 3 su 5, in proporzione al numero dei membri, dall’Assemblea dei Fondatori scegliendoli anche tra i suoi membri;
fino a due quinti, in proporzione al numero dei membri, dal Consiglio di Indirizzo, di cui, un quinto espresso dai sostenitori e un quinto dai Partecipanti, fermo restando che, in mancanza di Partecipanti o Sostenitori, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tutti nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori.
16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
16.3 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
16.4 In ogni caso, ogni componente può essere revocato da chi lo ha nominato.
16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione verrà deliberata dal medesimo organo che ha originariamente nominato i consiglieri cessati in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Indirizzo che esprime un parere non vincolante;
predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre all’Assemblea dei Fondatori per l'approvazione;
delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
predispone il bilancio di esercizio, e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Fondatori;
istituisce, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo, il Comitato Tecnico Scientifico competente alla verifica e attuazione dei progetti;
individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
nomina, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo e ove opportuno e necessario, il Segretario Generale, la Segreteria Amministrativa e i membri del Comitato Tecnico Scientifico determinandone, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico;
redige, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti adottati dall'Assemblea dei Fondatori i regolamenti relativi al funzionamento dei singoli uffici;
può invitare alle sue riunioni il Presidente del Consiglio di Indirizzo ed il Presidente del Comitato Scientifico o loro delegato.
16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.
16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i membri.
16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo o dal segretario che può essere appositamente nominato anche tra esterni utili allo scopo.
16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e purché dimostrate.
16.13 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori.
Art. 17 Presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione
17.1 La legale rappresentanza della Fondazione è attribuita al Presidente del CdA.
17.2 Il Presidente e uno o più Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante dell'ente in Italia e all’estero di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, a mezzo di avvocati e consulenti.
17.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Art. 18 Organo di controllo e revisore dei conti
18.1 L'Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea dei Fondatori e dura in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. È composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti.
18.2 In caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile.
18.3 Nel caso di Organo Collegiale, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice Civile.
18.4 L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea dei Soci Fondatori in sede di elezione.
18.5 L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.
Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e si esprime in ordine al bilancio sociale dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.
18.6 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto se convocati.
L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice.
18.7 Si prevede la nomina - da parte del Consiglio di Amministrazione - di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
18.8 In particolare il Revisore o la Società di Revisione:
verifica, nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
18.9 Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.
18.10 L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
18.11 E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori.
Art. 19 Il comitato scientifico
19.1 Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Comitato Scientifico, del Presidente dello stesso, che lo convoca e lo presiede, nonché, eventualmente, di un Presidente onorario.
Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri nel limite fissato dall’Assemblea dei Fondatori, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell’ambito dei settori di attività della Fondazione, determinandone la durata e le funzioni.
19.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l’attività della Fondazione e può svolgersi anche mediante mezzi telecomunicazione.
Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, su singole ricerche e/o studi nonché su programmi scientifici.
19.3 Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, può costituire gruppi di lavoro per specifiche materie e attribuire la competenza su singoli argomenti a propri membri, nominando dei coordinatori di settore.
19.4 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
Art. 20 Gratuità delle cariche
20.1 Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
20.2 È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi, fermo restando che la corresponsione di compensi a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque fissata in misura non superiore a quella prevista per enti che operano in medesimi o analoghi settori o condizioni.
Art. 21 Libri dell'ente
21.1 La Fondazione dovrà tenere:
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Fondatori in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
il libro dei Sostenitori e dei Partecipanti;
il libro degli Amici.
21.2 In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione.
Art. 22 Scioglimento o estinzione della fondazione
22.1 Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall’Assemblea dei Fondatori, per i seguenti motivi:
a) conseguimento degli scopi statutari e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirli;
b) impossibilità di funzionamento dell'ente;
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
22.2 In caso di scioglimento o estinzione dell'ente l’Assemblea dei Fondatori, in sessione straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità.
Art. 23 Clausola di rinvio
23.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.